Art. 2.
(Indennità).

      1. Al personale di cui all'articolo 1, nel periodo durante il quale è adibito alle funzioni di cui al medesimo articolo, è corrisposta un'indennità di ammontare pari alla differenza tra il trattamento economico tabellare in godimento e quello relativo al personale inquadrato nell'area funzionale B, posizione economica B2, fatto salvo l'eventuale trattamento economico più favorevole disposto dalla contrattazione collettiva.